Le nuove leggi sull'olio d'oliva: 1. Il frantoio artigiano e il Mastro Oleario 2. Qualità e trasparenza della filiera olearia
Quando fu emanata la legge 4 gennaio 2013, n. 9 “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” furono molte le critiche interessate di quanti, fino a quel momento, avevano potuto produrre e mettere in commercio olio conforme solo formalmente (quando lo era) a quanto stabilito dalle norme vigenti a proposito degli oli vergini.
Gli artigiani dell’olio, i frantoi artigiani, non hanno potuto che rallegrarsi delle nuove norme, sostenute fin dall’inizio dell’iter parlamentare. Finalmente si era aperto uno spazio per l’olio di frantoio artigiano: la qualità dell’olio vergine è diventata oggetto di specifica tutela con risultati positivi sia per i frantoiani, finalmente in grado di monetizzare sul mercato la qualità più elevata e garantita del loro prodotto, sia di riflesso sugli olivicoltori per i conseguenti effetti positivi sul prezzo di mercato della materia prima, le olive.
Restava (ed in parte resta ancora) un varco. Il frantoio oleario artigiano è, dal punto di vista normativo, una realtà evanescente: che esiste lo sanno tutti, ma quale siano gli elementi che lo identificano resta abbastanza incerto, cosi come priva di precisi elementi identificativi è la figura del mastro oleario, di colui cioè che sovrintendendo nel frantoio al processo produttivo è il garante di fatto, quando non anche giuridico, della qualità di esso.
La legge della Regione Puglia, 24 marzo 2014 è intervenuta a colmare questo vuoto definendo l’impresa olearia, e quella artigiana in modo particolare, con la riserva di stabilire successivamente le caratteristiche tecniche dei frantoi, ed introducendo la qualificazione dei mastri oleari attraverso appositi corsi di formazione.
Naturalmente non sono mancati gli ostacoli per giungere a questo risultato, più volte auspicato dai frantoi artigiani e contrastato invece in particolare da chi ritiene che ciò costituisca un ulteriore passo verso un mercato degli oli vergini di qualità in grado di attirare per la trasparenza delle indicazioni di filiera sempre più consumatori italiani ed esteri.
Sempre meno forza sembrano destinate ad avere le opposizioni alla menzione in etichetta del carattere artigianale dell’olio di frantoio in presenza di una norma, sia pure regionale, ma che è inserita a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico, che definisce l’impresa olearia artigiana come entità distinta dalla impresa olearia. Il giudice, chiamato a giudicare una eventuale controversia su questo punto, non potrebbe ignorare, sia pure ai fini dell’interpretazione e ricostruzione sistemica delle norme vigenti, la norma regionale ora indicata.
È anche da aggiungere che i mastri oleari, formati nella regione Puglia, hanno diritto al riconoscimento di questa qualifica in tutto il territorio nazionale.
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2014, n. 9
“Norme sull’impresa olearia”.
Art. 1
Impresa olearia
1. L’impresa olearia è l’unità produttiva artigiana in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive in conformità alle normative vigenti e, in particolare, a quelle relative all’igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell’ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
2. Nell’impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga per il processo estrattivo, idonei contenitori per lo stoccaggio e, quindi, conformemente alle norme vigenti, l’adeguata attrezzatura per la collocazione dell’olio in contenitori, oltre alle macchine per l’imbottigliamento e il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
3. Le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore regionale alla sanità.
Art. 2
Mastro oleario
1. Il mastro oleario è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, coincide con il titolare dell’impresa. Nell’ipotesi di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
2. Il mastro oleario coordina:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento;
d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.
3. Presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari è istituito e tenuto l’Albo regionale dei mastri oleari.
Art. 3
Formazione dei mastri oleari
1. La Regione Puglia favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento di specifici corsi di formazione.
2. I corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico‐pratico per coloro che hanno ottenuto l’attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), a esclusione del diploma della scuola dell’obbligo.
3. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari di concerto con l’Assessore alla formazione professionale.
Art. 4
Corsi di formazione
1. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui all’articolo 3 possono partecipare consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative di cui all’articolo 3.
2. Lo svolgimento della parte tecnico‐pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie.
3. La presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi, l’accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio degli attestati di qualifica sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.
4. L’attestato rilasciato al termine del corso tecnico‐ pratico costituisce titolo per la iscrizione nell’Albo regionale dei mastri oleari.
Art. 5
Norme transitorie
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 marzo 2014
VENDOLA
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia).
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 della l. r. 9/2014)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 è così sostituito:
“1. La Regione Puglia favorisce, attraverso specifici corsi, la formazione e l’aggiornamento professionale dei mastri oleari”.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 è così sostituito:
“2. I corsi sono destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2 e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere l’attività di mastro oleario. Coloro i quali dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione al corso i compiti di cui al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2014, potranno beneficiare di crediti formativi”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 dopo le parole “relativi programmi” sono inserite le seguenti “le modalità di svolgimento e i relativi programmi, le modalità per il rilascio dell’attestato a seguito del superamento dell’esame finale del corso e l’attribuzione dei crediti formativi sono”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 della l. r. 9/2014)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:
“1. Le attività formative di cui all’articolo 3 possono essere realizzate da consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative.”
2. Al comma 3 dell’articolo 4 le parole “di qualifica” sono eliminate.
3. Al comma 4 dell’articolo 4 le parole “tecnico-pratico” sono eliminate.
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
Capo I
NORME SULLA INDICAZIONE DELL’ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1
Modalità per l’indicazione di origine
L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell’olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo, l’indicazione dell’origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu’ evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
L’indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l’osservanza dell’articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Art. 2
Comitato di assaggiatori
All’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell’orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell’inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l’accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:
a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l’assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l’assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L’assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d’oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell’elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell’ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un’ora prima dell’assaggio.
1-ter.4. Qualora l’assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell’olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l’esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell’allegato XII in materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all’accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Art. 3
Ulteriore modifica all’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134
All’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchilesteri piu’ metil alchil esteri rendono note le risultanze delleanalisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’appositasezione del portale internet del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali. All’attuazione degli adempimenti previsti dalpresente comma l’amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Capo II
NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Art. 4
Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall’allegato XII in materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Art. 5
Illiceità dei marchi
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l’obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 6
Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell’uso del marchio
All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell’uso del marchio, di cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell’articolo 517 del codice penale».
Art. 7
Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo’ essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.
La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
All’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Capo III
NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA
Art. 8
Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull’andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all’interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Art. 9
Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
Al fine di prevenire le frodi nell’applicazione del regime di perfezionamento attivo, l’ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all’articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 1986, n. 462.
L’autorizzazione di cui al comma 1è necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell’Unione europea.
Art. 10
Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l’origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L’accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.
Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l’autorizzazione della competente autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche.
Art. 11
Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio e puo’ essere effettuata solo una volta nel corso dell’anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio.
Capo IV
NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI
Art. 12
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
Art. 13
Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
La condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo 36 del codice penale.
La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Art. 14
Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu’ operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo’ essere superiore a venti mesi.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non puo’ giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
Art. 15
Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:
a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Art. 16
Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all’annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Capo V
NORME FINALI
Art. 17
Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2013
GIORGIO NAPOLITANO, Presidente della Repubblica
MARIO MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: PAOLA SEVERINO