Le nuove leggi sull'olio d'oliva: 1. Il frantoio artigiano e il Mastro Oleario 2. Qualità e trasparenza della filiera olearia

Quando fu emanata la legge 4 gennaio 2013, n. 9 “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” furono molte le critiche interessate di quanti, fino a quel momento, avevano potuto produrre e mettere in commercio olio conforme solo formalmente (quando lo era) a quanto stabilito dalle norme vigenti a proposito degli oli vergini.

Gli artigiani dell’olio, i frantoi artigiani, non hanno potuto che rallegrarsi delle nuove norme, sostenute fin dall’inizio dell’iter parlamentare. Finalmente si era aperto uno spazio per l’olio di frantoio artigiano: la qualità dell’olio vergine è diventata oggetto di specifica tutela con risultati positivi sia per i frantoiani, finalmente in grado di monetizzare sul mercato la qualità più elevata e garantita del loro prodotto, sia di riflesso sugli olivicoltori per i conseguenti effetti positivi sul prezzo di mercato della materia prima, le olive.

Restava (ed in parte resta ancora) un varco. Il frantoio oleario artigiano è, dal punto di vista normativo, una realtà evanescente: che esiste lo sanno tutti, ma quale siano gli elementi che lo identificano resta abbastanza incerto, cosi come priva di precisi elementi identificativi è la figura del mastro oleario, di colui cioè che sovrintendendo nel frantoio al processo produttivo è il garante di fatto, quando non anche giuridico, della qualità di esso.

La legge della Regione Puglia, 24 marzo 2014 è intervenuta a colmare questo vuoto definendo l’impresa olearia, e quella artigiana in modo particolare, con la riserva di stabilire successivamente le caratteristiche tecniche dei frantoi, ed introducendo la qualificazione dei mastri oleari attraverso appositi corsi di formazione.
Naturalmente non sono mancati gli ostacoli per giungere a questo risultato, più volte auspicato dai frantoi artigiani e contrastato invece in particolare da chi ritiene che ciò costituisca un ulteriore passo verso un mercato degli oli vergini di qualità in grado di attirare per la trasparenza delle indicazioni di filiera sempre più consumatori italiani ed esteri.
Sempre meno forza sembrano destinate ad avere le opposizioni alla menzione in etichetta del carattere artigianale dell’olio di frantoio in presenza di una norma, sia pure regionale, ma che è inserita a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico, che definisce l’impresa olearia artigiana come entità distinta dalla impresa olearia. Il giudice, chiamato a giudicare una eventuale controversia su questo punto, non potrebbe ignorare, sia pure ai fini dell’interpretazione e ricostruzione sistemica delle norme vigenti, la norma regionale ora indicata.

È anche da aggiungere che i mastri oleari, formati nella regione Puglia, hanno diritto al riconoscimento di questa qualifica in tutto il territorio nazionale.

 

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2014, n. 9
“Norme sull’impresa olearia”.


Art. 1
Impresa olearia

1. L’impresa olearia è l’unità produttiva artigiana in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive in conformità alle normative vigenti e, in particolare, a quelle relative all’igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell’ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.

2. Nell’impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga per il processo estrattivo, idonei contenitori per lo stoccaggio e, quindi, conformemente alle norme vigenti, l’adeguata attrezzatura per la collocazione dell’olio in contenitori, oltre alle macchine per l’imbottigliamento e il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.

3. Le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore regionale alla sanità.

Art. 2
Mastro oleario

1. Il mastro oleario è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, coincide con il titolare dell’impresa. Nell’ipotesi di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.

2. Il mastro oleario coordina:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento;
d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.

3. Presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari è istituito e tenuto l’Albo regionale dei mastri oleari.

Art. 3
Formazione dei mastri oleari

1. La Regione Puglia favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento di specifici corsi di formazione.

2. I corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico‐pratico per coloro che hanno ottenuto l’attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), a esclusione del diploma della scuola dell’obbligo.

3. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari di concerto con l’Assessore alla formazione professionale.

Art. 4
Corsi di formazione

1. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui all’articolo 3 possono partecipare consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative di cui all’articolo 3.

2. Lo svolgimento della parte tecnico‐pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie.

3. La presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi, l’accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio degli attestati di qualifica sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.

4. L’attestato rilasciato al termine del corso tecnico‐ pratico costituisce titolo per la iscrizione nell’Albo regionale dei mastri oleari.

Art. 5
Norme transitorie

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 marzo 2014
VENDOLA
 



Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia).

Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 della l. r. 9/2014) 
1.    Il comma 1 dell’articolo 3 è così sostituito:
“1. La Regione Puglia favorisce, attraverso specifici corsi, la formazione e l’aggiornamento professionale dei mastri oleari”.

2.    Il comma 2 dell’articolo 3 è così sostituito:
“2. I corsi sono destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2 e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere l’attività di mastro oleario. Coloro i quali dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione al corso i compiti di cui al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2014,  potranno beneficiare di crediti formativi”.

3.    Al comma 3 dell’articolo 3 dopo le parole “relativi programmi” sono inserite le seguenti “le modalità di svolgimento e i relativi programmi, le modalità per il rilascio dell’attestato a seguito del superamento dell’esame finale del corso e l’attribuzione dei crediti formativi sono”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 della l. r. 9/2014) 
1.    Il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:
“1. Le attività formative di cui all’articolo 3 possono essere realizzate da consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative.”
2.    Al comma 3 dell’articolo 4 le parole “di qualifica” sono eliminate.
3.    Al comma 4 dell’articolo 4 le parole “tecnico-pratico” sono eliminate.


LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Capo I

NORME SULLA INDICAZIONE DELL’ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

Modalità per l’indicazione di origine

L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 è  stampata  sul recipiente o sull’etichetta ad esso  apposta,  in  caratteri  la  cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da  assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
In deroga al comma 2, i caratteri di  cui  al  medesimo  comma possono  essere  stampati  in  dimensioni  uguali  a   quelli   della denominazione di vendita dell’olio di  oliva  vergine,  nel  medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro  dell’Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo,  l’indicazione dell’origine  di  cui  al  comma  1 è   immediatamente   preceduta dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu’ evidente rilevanza cromatica  rispetto  allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
L’indicazione di  cui  al  comma   4   lascia   impregiudicata l’osservanza dell’articolo  4,  commi  3  e  4,  del  citato  decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Art. 2

Comitato di assaggiatori

All’articolo 43 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-ter.1.  Il  capo  del  comitato  di   assaggiatori è il responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell’orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell’inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.

1-ter.2. Al fine di effettuare l’accertamento di cui al comma 1-ter,  le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:

a) la quantità di campioni contenuta in  ciascun  bicchiere per l’assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l’assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L’assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d’oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell’elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì:

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta  minuti prima dell’ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o  saponi  il  cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno  un’ora  prima dell’assaggio.
1-ter.4. Qualora l’assaggiatore, al  momento  della  prova,  si trovi   in   condizioni   di   inferiorità   fisiologica   tali   da comprometterne il senso dell’olfatto o del  gusto,  o  in  condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l’esonero dal lavoro.

1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di  olio,  con  riferimento  al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione  e  della  codificazione  dei  campioni  ai  sensi dell’allegato XII in materia di valutazione  organolettica  dell’olio di oliva vergine, di  cui  al  regolamento  (CEE)    2568/91  della Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui  al  comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all’accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Art. 3

Ulteriore modifica all’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n.134

All’articolo 43 del  decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare  gli  oli  che  presentano  caratteristiche  migliori  di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi  degli  oli  di  oliva  vergini  nella  cui designazione di origine sia indicato il  riferimento  all’Italia,  le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchilesteri piu’ metil alchil esteri  rendono  note  le  risultanze  delleanalisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’appositasezione del portale internet del Ministero delle  politiche  agricolealimentari e forestali. All’attuazione degli adempimenti previsti dalpresente comma l’amministrazione interessata provvede con le  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo II

NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 4

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità  agli articoli 21 e seguenti del codice del  consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli  grafici,  evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini  di  oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva  vergini,  può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare  attributi positivi non previsti dall’allegato XII  in  materia  di  valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della  Commissione,  dell’11  luglio  1991,  e  successive modificazioni.
Art. 5

Illiceità dei marchi

Non possono costituire oggetto di registrazione  come  marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico  sulla  provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per  illiceità  sopravvenuta  ai  sensi dell’articolo 26 del codice della proprietà industriale, di  cui  al decreto  legislativo  10  febbraio  2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l’obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due  quotidiani a diffusione nazionale.
Il titolare di un  marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 6

Ipotesi di reato connesse  alla  fallace  indicazione  nell’uso  del marchio

All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  dopo  il comma 49-ter è inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e  fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 16, comma 4, del  decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,  la  fallace  indicazione  nell’uso  del marchio, di cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per  oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell’articolo 517 del codice penale».

Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli  oli  di  oliva nei pubblici esercizi

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli  oli  di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche  in  adeguate condizioni di trattamento non puo’ essere superiore a  diciotto  mesi dalla data di imbottigliamento e va  indicato  con  la  dicitura  «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni  nei  pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti, devono possedere idoneo  dispositivo  di  chiusura  in  modo  che  il contenuto non possa essere modificato senza  che  la  confezione  sia aperta o alterata,  ovvero  devono  essere  etichettati  in  modo  da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto  di  produzione  a cui appartiene.
La violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta l’applicazione al titolare del pubblico  esercizio  di  una  sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
All’articolo 4  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Capo III

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA

Art. 8  

Poteri della Autorità garante della concorrenza  e  del  mercato  in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini

L’Autorità garante  della  concorrenza  e  del  mercato,   in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre  1990, n. 287, vigila sull’andamento dei  prezzi  e  adotta  atti  idonei  a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all’interno del  mercato  nazionale  degli oli di oliva vergini  attraverso  la  determinazione  del  prezzo  di acquisto o di vendita del prodotto.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge  il potere di vigilanza di cui al comma  1  sulla  base  di  informazioni fornite  dall’Agenzia  delle  dogane  e   presenta   annualmente   al Parlamento una propria relazione.
Art. 9

Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli  di  oliva vergini

Al fine di prevenire le frodi nell’applicazione del regime  di perfezionamento attivo, l’ammissione al medesimo  regime,  quando  la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, è subordinata alla previa  autorizzazione  del  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e  vincolante  del comitato di coordinamento di cui all’articolo 6 del decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7agosto 1986, n. 462.
L’autorizzazione di cui al comma 1è necessaria  anche  nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti  stabiliti  in  Paesi non facenti parte dell’Unione europea.
Art. 10

Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera  rendono accessibili a tutti gli organi di controllo  e  alle  amministrazioni interessate alla  materia  le  informazioni  a  propria  disposizione concernenti l’origine degli oli  di  oliva  vergini  e  delle  olive. L’accesso ai documenti di cui al presente articolo  non  comporta  il rischio di disvelamenti  distorsivi  per  la  concorrenza  e  per  il funzionamento del mercato.
Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l’autorizzazione della  competente  autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1  rendono  disponibili  le informazioni detenute  attraverso  la  creazione  di  collegamenti  a sistemi informativi e a banche dati  elettroniche  gestiti  da  altre autorità pubbliche.
Art. 11

Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

Nel settore degli  oli  di  oliva  extra  vergini  la  vendita sottocosto è soggetta a comunicazione  al  comune  dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio e  puo’ essere effettuata solo una volta nel  corso  dell’anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento  della  superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia  dove ha sede l’esercizio.
Capo IV

NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI

Art. 12

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442,  444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi  nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata  di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano,  anche  di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
Art. 13

Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche  o  denominazioni  di  origine  dei  prodotti agroalimentari

La condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater  del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche  o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli  di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza  a  spese  del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai  sensi dell’articolo 36 del codice penale.
La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta  persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Art. 14

Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi

Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato  profitto  con  piu’ operazioni  e  attraverso  l’allestimento  di   mezzi   e   attività continuative organizzate non si applica la  sospensione  nel  periodo feriale  dei  termini  delle  indagini  preliminari,  la  cui  durata complessiva non puo’ essere superiore a venti mesi.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di  cui  il condannato non puo’ giustificare la provenienza o di cui,  anche  per interposta persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in  valore  sproporzionato rispetto al proprio  reddito  dichiarato  o  alla  propria  attività economica.
All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale,  è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».

Art. 15

Sanzioni  accessorie  in  caso  di  condanna  per   il   delitto   di adulterazione o contraffazione

La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e  517-quater  del  codice  penale  nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:
a) iscrizioni o provvedimenti  comunque  denominati,  a  contenuto autorizzatorio, concessorio o  abilitativo,  per  lo  svolgimento  di attività imprenditoriali;
b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o  dell’Unione  europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Art. 16

Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio  e  di   prevenire   eventuali   frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini,  extravergini  e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo  aziendale,  ai  sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
La violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all’annotazione nel registro  di  carico  e  scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 12 del 16 gennaio  2010,  di  olive  o  oli  di  produttori che  non rispettano l’obbligo di  cui al comma 1 si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la  sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Capo V

NORME FINALI

Art. 17

Invarianza degli oneri. Entrata in vigore

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2013

GIORGIO NAPOLITANO, Presidente della Repubblica

MARIO MONTI, Presidente del Consiglio  dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: PAOLA SEVERINO